Statuto

 

Statuto dell'associazione di promozione sociale Maremmans

Art.1 - Denominazione, sede e durata

Successivamente all'esperienza maturata dal progetto "Ne.T. Network for tourism" del C.O.A.P. di Grosseto, è costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle norme del codice civile in tema di associazioni, l'associazione di promozione sociale Maremmans con sede in Grosseto. La sua durata è illimitata.


Art.2 - Scopo

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazione è in particolare quello di promuovere la Maremma Toscana, valorizzandone la cultura, l’arte, le tradizioni, l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, lo sport, i prodotti, il turismo e le eccellenze del territorio.
Per raggiungere questo obiettivo l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti che riterrà idonei, con particolare attenzione a tutti i media e alle nuove tecnologie disponibili.
L'Associazione può promuovere movimenti, comitati, gruppi di lavoro, A.T.I, finalizzati a progetti e/o analisi e discussione di temi specifici, di argomenti di stretta attualità che coinvolgano la vita sociale del territorio e/o dell'intera Società.


Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

a) convegni, seminari, eventi, corsi di formazione;
b) promuovere e sostenere progetti finalizzati ai fini sociali, nonché mostre, esposizioni, rassegne, pubblicazioni e qualsiasi altra iniziativa idonea alla presentazione e alla divulgazione al pubblico dei programmi promossi, di opere artistiche e/o letterarie e/o ludiche in qualsiasi forma, avvalendosi a tal fine di qualsiasi mezzo di comunicazione, compresa la diffusione di pensiero e informazione telematica o mediante supporti informatici e/o cartacei;
c) partecipare ad eventi organizzati da altre organizzazioni;
d) partecipare, come socio, ad altre associazioni aventi scopi analoghi e condividere progetti in partnership con enti aventi scopi coerenti con quelli della nostra Associazione;
e) stipulare convenzioni e/o accordi e/o patrocini con soggetti privati ed enti pubblici al fine del raggiungimento degli scopi sociali; e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.


Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.


Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci devono essere maggiorenni e hanno diritto di voto e diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Art.6 - Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata A/R.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art.7 - Gli organi sociali

7.1.Gli organi dell'associazione sono:

1) l'assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo,
3) il presidente,
4) il collegio dei revisori dei conti.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.


Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, tramite e-mail o sms, agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio direttivo può deliberare altre modalità di convocazione.
8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.6 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Consiglio direttivo, di cui definisce numero e modalità di elezione,
b) elezione del Collegio dei Revisori,
c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
g) approvazione del programma annuale dell'associazione
h) approvazione di regolamenti per normare la gestione dell'Associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque a quindici consiglieri. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).


Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.


Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.


Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.


Art.13 – Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.


Art.14 – Collegio dei Revisori dei Conti

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, scelti anche fra i non soci. Resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
14.3. Ogni anno presenta all'Assemblea dei soci la propria relazione scritta relativa al rendiconto economico e finanziario.


Art.15 - I mezzi finanziari

15.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi da progetti realizzati o dalla cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi o da occasionali raccolte pubbliche di fondi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

15.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.


Art.16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro il 31 marzo di ogni anno.
16.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
16.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.


Art.17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
17.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
1.7.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.


Art.18 Controversie

18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Consiglio direttivo.
18.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
18.3. Il Collegio direttivo decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
18.4. La decisione del Collegio direttivo deve essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima seduta utile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata ratificata.


Art. 19 Norma finale

19.1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
19.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.